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 NB: OBBLIGATORIO ENTRO 31/12/2016 IN TUTTI GLI EDIFICI CON SISTEMI IMPIANTISTICI CENTRALIZZATI (Riscaldamento, Acqua calda sanitaria e Raffrescamento)

NORMATIVA VIGENTE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”

Composto da 20 articoli e in vigore da domani 19 luglio, il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico che consiste nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.

Tra le altre misure contenute nel decreto legislativo 4 luglio 2014, l’obbligo dell’installazione negli immobili condominiali di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali entro il 31 dicembre 2016.

La Legge 10/91 Art. 26 Comma 3 recita: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

L’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore è una INNOVAZIONE, nello specifico si introducono due funzioni (termoregolazione e contabilizzazione) che prima non erano presenti (L.10\91, art. 26, comma 5)

I sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere progettati ai sensi della legge 10/91.

Il progetto inoltre, và presentato in Comune, infatti:

L’ articolo 28 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 stabilisce che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge

L’applicazione  della  norma  relativa alla  ripartizione  delle  spese  condominiali prevede una valutazione  dell’intero  sistema edificio – impianto da parte del tecnico progettista abilitato, allo scopo di individuare gli elementi utili a fornire un criterio di ripartizione per ogni condomino. L’eventuale impossibilita tecnica ad ottemperate a quanto indicato dal D.Lgs n.102/2014 può essere definita, con specifica relazione tecnica, solo da tecnico progettista abilitato, dopo opportuno sopralluogo a verifica dello stato di fatto.

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