Con la circolare applicativa n. 42 del 21/07/2017 la direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali intende chiarire i dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017. Il decreto riguarda gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Con questo nuovo regolamento alcune delle opere per le quali in passato era necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata sono state liberalizzate mentre altre sono passate dal regime ordinario a quello semplificato. Per semplificare gli interventi sono stati suddivisi in due elenchi, allegati al decreto: 31 fattispecie (Allegato A) esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica e 42 fattispecie “di lieve entità” (Allegato B) per cui è prevista una procedura semplificata.

GLI INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTIA

Questi elenchi, hanno però generato qualche dubbio per gli uffici delle PA quando sono iniziate ad arrivare le prime pratiche. Le difficoltà più grandi si sono riscontrate per gli interventi che ora sono esentati dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero, in sintesi:

  • lavori nel sottosuolo che non modifichino in modo permanente la morfologia del terreno e non incidano sugli assetti vegetazionali;
  • tende da solesu terrazze o spazi pertinenziali a uso privato;
  • insegne luminosenelle vetrine di esercizi commerciali (purchè non a intermittenza);
  • dehors, tende e pedane(facilmente rimovibili) installati in esercizi commerciali, attività turistico-ricettive;
  • interventi edilizi eseguiti in variazione a progetti che già avevano l’autorizzazione paesaggistica nel caso non comportino aumenti oltre il 2%di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e traslazione dell’area di sedime;
  • strutture o manufatti per occupazione temporanea del suolo, che non comportino opere murarie (per fiere, eventi, vendita…);
  • sostituzione di alberi e arbustidella stessa specie o autoctona nelle aree pubbliche e private;
  • serre mobili stagionali che non comportino opere murarie;
  • montaggio e smontaggio delle strutture degli stabilimenti balneari (il primo allestimento di uno stabilimento balneare richiede, invece, l’autorizzazione paesaggistica semplificata).

LA VERIFICA PRELIMINARE

Comunque in caso di incertezza sulla classificazione di un intervento è possibile richiedere una verifica preliminare all’ente competente (di solito lo sportello unico dell’edilizia), in modo da evitare di incorrere in sanzioni. Nella circolare 42 si precisa che la norma del regolamento che dà la possibilità di chiedere la verifica preliminare, non prevede, nel caso in cui essa non sia applicata, nessuna sanzione specifica, né per l’amministrazione né per il responsabile del procedimento ma ciò potrebbe comportare un’azione disciplinare.

LE TEMPISTICHE

Nella circolare del Mibact si trovano anche tutte le indicazioni relative alle tempistiche, che sono le seguenti:

  • entro 10 giorni dal ricevimento dall’istanza, la PA può chiedere, una sola volta, un’integrazione della documentazione e tale richiesta deve essere soddisfatta in 10 giorni;
  • la PA deve portare a termine l’istruttoria entro 20 giorni e trasmettere alla soprintendenza la documentazione, insieme alla proposta di accoglimento;
  • entro 20 giorni la soprintendenza deve dare risposta e in caso di giudizio positivo la PA ha 10 giorni per dare l’autorizzazione.

Fatti i dovuti calcoli, l’iter si dovrebbe concludere nel giro di 60-70 giorni. Si deve prevedere un tempo più lungo, invece, nel caso di valutazione negativa da parte della PA o della sovrintendenza. Comunque non è detto che le tempistiche sopra indicate vengano rispettate, nella circolare, infatti, si legge che il termine finale di 20 giorni per l’approvazione della sopraintendeva è perentorio ma non lo sono tutti i termini intermedi.

Nella pratica: il silenzio-assenso scatta solo nel caso in cui la soprintendenza non dia il proprio parere nei termini previsti, invece nel caso in cui non vengano rispettati gli altri termini non rende illegittimo il parere finale. Cosa succede invece per le pratiche già avviate? Per queste pratiche è stato stabilito che bisognerà far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui si esegue l’istruttoria.